Il MiIUR ha emanato una nota di chiarimento in merito alla valutazione di titoli e servizi per l'aggiornamento delle GAE 2014/17, in particolare sulla possibilità di valutare il superamento del concorso docenti 2012, riportiamo il testo della nota:

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1) Ai sensi dell'art. 5 comma 4 bis della legge 8 novembre 2013 n. 128, è' valutabile come servizio di insegnamento il servizio svolto a partire dall'a.s. 2012/13 in attività progettuali sulla base di apposite convenzioni tra il MIUR e le Regioni. Ai fini della valutazione, la durata del progetto non potrà essere inferiore ai tre mesi e superiore agli 8 mesi. La valutazione del servizio spetta anche al personale che nell'a.s. 2012/13 aveva rinunciato alla partecipazione ai progetti medesimi, in quanto all'epoca non valutabili. A tal fine, il personale interessato dovrà dichiarare sotto propria responsabilità ai sensi di legge di aver rilasciato all'epoca specifica rinuncia ai suddetti progetti regionali, con l'espressa motivazione della non valutabilità dei medesimi in sede di graduatorie provinciali e/o di istituto, specificandone la tipologia, il periodo di durata, l'Ufficio e la data in cui sono stati convocati. La suddetta dichiarazione andrà inserita nel campo libero della apposita sezione dedicata ai Servizi del modulo domanda, dove dovrà essere
indicato il servizio svolto sul progetto (Sez. E per i servizi di I e II fascia, nonché per lo strumento musicale, Sez. G1 per i servizi di III fascia e di fascia aggiuntiva).

2) Per il Servizio prestato nei Licei musicali, in caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di musica, l'interessato dovrà imputare il servizio a una delle seguenti classi di concorso: A031, A032 o A077.
L'insegnamento di Storia della Musica del Liceo coreutico, invece, afferisce alla classe di concorso A031.
Ai sensi della Legge 228/12 il diploma di vecchio ordinamento conseguito entro il 31.12.2012 e rilasciato da accademie di belle arti, ISIA, conservatori di musica, Istituti Musicali Pareggiati, Accademia nazionale di danza e Accademia nazionale di Arte Drammatica, è valutato 3 punti ai sensi dell'Allegato 1), lettera C), punto 1) (graduatorie di I e II fascia, escluso strumento musicale) e dell'Allegato 2) punto C1) (graduatorie di III e IV fascia, escluso strumento musicale).

 

3) Le attività progettuali di cui all'art. 2 comma 8 del D.M. 235/2014, prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d'opera, collaborazioni, ecc.), sono valutabili,in relazione ai giorni di effettiva prestazione, come indicato nella tabella di valutazione titoli (nota 19, punto D, primo periodo) annessa al D.M. 131/2007 (Regolamento Supplenze).

 

4) Non è valutabile come abilitazione l'idoneità al Concorso per Titoli ed Esami di cui al D.D.G. 82 del 24 settembre 2012, in quanto, ai sensi dell'art. 13 comma III del D.D.G. medesimo, l'abilitazione all'insegnamento viene conseguita solo dai vincitori all'atto dell'assunzione in ruolo.

 

5) I docenti beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 6, comma 3bis, della legge 9 marzo 2006, n. 80, privi dello stato di disoccupazione in quanto attualmente in servizio, potranno fare valere la riserva entro la prima metà del mese di luglio, in occasione delle procedure previste dall'art. 9 comma 6 del Bando, le cui modalità operative e scadenze saranno oggetto di apposita nota da parte di questo Ufficio.