Arriva come una doccia gelida la sentenza appena emessa dalla terza sezione del Tar Lazio, la numero 4192/2014, a spegnere le speranze di tanti docenti privi di abilitazione, risultati idonei per aver superato tutte le prove concorsuali, che chiedevano il riconoscimento della abilitazione all'insegnamento.
La sentenza interesserà tanti docenti che avevano ricorso convinti da diversi legali e da una nota sigla sindacale della legittimità delle loro rivendicazioni. Nel ricorso, i legali dei ricorrenti chiedevano per i docenti privi di abilitazione, ma comunque idonei per il superamento di tutte le prove del concorso, pur non essendo tra i vincitori, il riconoscimento dell’abilitazione di cui sono sprovvisti oltre che per lo scorrimento delle graduatorie anche ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto all’atto del prossimo aggiornamento

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Allo scopo avevano impugnato il bando del concorso nella parte che prescriveva che le graduatorie di merito siano approvate esclusivamente per i vincitori, visto che l'art. 13 consente il conseguimento della abilitazione soltanto a favore di coloro che siano collocati in posizione utile per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato e non per tutti i docenti idonei all’insegnamento come disporrebbe l’art. 400 del Testo unico della scuola 297/94.
I ricorrenti lamentavano inoltre la violazione e la falsa applicazione dell’art. 400, commi 1, 2, 10 e 17 del Testo Unico della scuola dlgs n. 297/94 oltre che tutta una serie di violazioni per arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e del principio del merito di cui all’art. 51 della Costituzione.
Il Collegio giudicante però ha trovato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte infondato.
Nella fattispecie, il collegio giudicante in merito alla richiesta di scorrimento oltre i posti messi a bando ha condiviso l'impostazione del Consiglio di Stato, che ha già chiarito che: “Il diritto allo scorrimento di una graduatoria concorsuale, del resto come il diritto alla mobilità, non appartiene alla fase della procedura di concorso, ovvero al controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell'amministrazione,....., ma alla fase successiva e connessa relativa agli atti di gestione del rapporto di lavoro, donde la sussistenza della giurisdizione civile.” (Consiglio di Stato, sezione III, 21 maggio 2013, n. 2754).
Nel caso in esame, gli interessati intendevano far valere il diritto all’assunzione di tutti i candidati idonei relativamente al 50% dei posti riservati annualmente autorizzati e assegnabili dal MIUR, con l’effetto che la domanda proposta non può che rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario e non del TAR.
Pertanto  riguardo al
la richiesta di scorrimento delle graduatorie oltre i posti messi a bando a favore degli idonei i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito prescrivendo la competenza del Giudice Ordinario.
I giudici si sono però espressi nel merito della domanda di riconoscimento del diritto all’abilitazione secondo quanto stabilito dalla norma recata dall’art. 400, comma 12 del d.lgs. n. 297/1994 rigettando completamente la richiesta dei ricorrenti
Nel ricorso i ricorrenti deducevano l'illegittimità dell'art. 13, comma 3 del d.d.g. n. 82/2012 che impedisce agli idonei di conseguire l’abilitazione, riservando tale possibilità soltanto ai vincitori del concorso nominati a tempo indeterminato, lamentando che l’amministrazione in maniera del tutto irragionevole abbia recepito la disposizione di cui all’art. 5 del D.I. n. 460 del 1998, che nel dettare il regime transitorio per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, ha espressamente statuito: 
“Per i candidati di cui agli articoli 2 e 4 (sprovvisti di abilitazione) ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all’insegnamento”.
Tutta la tesi dei ricorrenti si basava sulla osservazione che l’Amministrazione con tale decreto sembrerebbe avere omesso il riconoscimento del titolo abilitante attribuito invece a tutti gli idonei degli ultimi concorsi del 1999, riconoscimento che avrebbe consentito l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti, laddove nella prima sono ricompresi gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto e nella seconda gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, ma forniti di specifica abilitazione o idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.

Secondo i ricorrenti, dunque, sarebbe del tutto contraddittorio, illogico ed irragionevole il bando impugnato visto che da un lato erano ammessi a partecipare “i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,” (art. 2, comma 1 del bando) mentre dall’altro però consente che solo i vincitori nominati a tempo indeterminato conseguano “il titolo di abilitazione all’insegnamento” (art. 13, comma 3 del bando).
Sul punto, i giudici però hanno evidenziato, da parte dei ricorrenti, una lettura parziale e di parte degli articoli del bando impugnati.
In particolare la citazione del Decreto Interministeriale n. 460/98 nel bando del concorso all’art. 2 riguardante i requisiti di ammissione porta con se la disposizione di cui all’art. 1 dello stesso decreto secondo il quale “A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento nei modi previsti dall’art. 400, comma 12, del dlgs 297/94”.
E idonea legittimazione normativa viene conferita al decreto interministeriale citato dalla legge 315/98 art. 1, comma 8, che, integrando l’art. 4 della legge 341/90 di riforma degli ordinamenti universitari, stabiliva, appunto, che “con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro sono adottate norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola secondaria”, con la conseguenza che l’aspetto opposto dai ricorrenti al riguardo non può essere condiviso.
In sostanza con la sentenza appena emessa si stabilisce che le disposizioni del bando impugnate sono dovute ad un regime transitorio, individuato proprio dal decreto interministeriale n. 460/98 richiamato. All’articolo 2 esso infatti stabiliva che, proprio perché doveva disciplinare la transitorietà del passaggio ai nuovi ordinamenti universitari sanciti nel 1990 potessero partecipare al primo concorso a cattedra che si sarebbe bandito dopo il 1999:

  • “anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso;
  • coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.”

Tale disposizione si poneva come disposizione applicativa della norma di chiusura del sistema per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola secondaria (le SISS) e dall’altro intendeva porre un punto fermo alla partecipazione ai concorsi a cattedra senza abilitazione.
Ed il bando sotto questi profili è essenzialmente l'applicazione delle richiamate norme di cui alla legge 315/98 e alla legge n. 341/90 che avevano previsto la partecipazione al concorso di cui al d.d.g. n. 82/2012 delle seguenti categorie:

  • i docenti abilitati (art. 2, comma 1);
  • i docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro determinati anni scolastici e con valore abilitante se rientrante nelle categorie disciplinate dall’art. 2, comma 1 del D.I. 10 marzo 1997 (art. 2, comma 2);
  • i docenti non abilitati ma che si trovavano a possedere i titoli di studio conseguiti negli anni accademici come riportati nel D.I. n. 460/98 (art. 2, comma 3).

Per costoro e solo per costoro, qualora risultassero vincitori, l’art.13, comma 3 stabiliva, secondo quanto già sancito dall’art. 5 del menzionato decreto del quale la norma del bando appare, dunque, meramente riproduttiva, “la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento”, con la conseguenza che nessuna illogicità o manifesta irragionevolezza appare inficiare il bando, per come denunciato da parte ricorrente.
A seguito di queste considerazioni i giudici hanno pertanto rigettato completamente la domanda dei ricorrenti di vedersi riconosciuto il diritto alla abilitazione conseguita da parte degli idonei al concorso.

In allegato la sentenza

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