Topic-icon elezioni Istituto

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05/11/2013 16:43 #1118 da romeo
elezioni Istituto è stato creato da romeo
Salve. Mi sono iscritta in questo sito per avete delle informazioni.. da un anno il mio istituto si è accorpato ad un altro..con sedi separate.. quest ultimo tiene la media di 600 alunni.. mentre il mio circa 125. Alle elezioni per eleggere I rappresentanti d istituto.. sono state presentate due liste.. una lista nella sede dei 600 alunni.. e una lista nella sede dei 125 alunni
. Ovviamente si sono aggiudicati tutti e quattro I seggi la lista in cui hanno votato tutti I seicento alunni.. adesso mi chiedo io... anche se si sono aggiudicati tutti e quattro I seggi.. non toccherebbe di diritto avere almeno un rappresentante nell altra sede?? Per occuparsi dei problemi dei 125 alunni.. dato ke le due sedi nn sono vicine tra loro? C e una normativa dove tratta questi argomenti? Grazie a tutti anticipatamente.

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  • Antonio Guerriero
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05/11/2013 23:27 - 05/11/2013 23:30 #1124 da Antonio Guerriero
Risposta da Antonio Guerriero al topic elezioni Istituto
Gazie per aver usato il nostro Forum. La normativa di riferimento è l'Ordinanza Ministeriale 267 del 95, la trovi qui
www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om267_95.htm

che insieme all'ordinanza ministeriale 215 del 91 rappresentano tutta la normativa di riferimento. L'articolo che riguarda i rappresentanti degli studenti è l'articolo 8 che recita:

"1. Gli alunni partecipano all'elezione:

- di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;

- di tre rappresentanti nei consigli di classe dei corsi serali per lavoratori studenti;

- di tre o quattro rappresentanti nel consiglio di istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e nelle scuole con oltre 500 alunni.

2. All'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo gli alunni iscritti alle classi interessate; all'elezione dei rappresentanti nel consiglio d'istituto tutti gli alunni iscritti all'istituto ivi compresi gli alunni che frequentano i corsi integrativi previsti dall'art. 18.

3. L'elettorato attivo e passivo compete agli alunni qualunque sia la loro età.

4. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e di istituto si svolgono secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 21, 22 e 23."

Ai successivi articoli 21, 22 e 23 ci sono tutte le modalità di votazione e svolgimento delle elezioni.

In ogni caso l'operato della scuola ci sembra legittimo in quanto non è possibile riservare una quota specifica per sede. A riprova ti posto una Faq che trovi qui

www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/upl...2013/03/Elezioni.pdf

Domanda: "Il nostro comprensivo è formato da più plessi. Esiste una norma che assicuri la presenza in
consiglio di rappresentanti per ciascuna sede?"

No. L'OM 267/95 all'art. 4 assicura la presenza di almeno un seggio per ogni ordine di scuola.
Resta la possibilità di costituire liste per ogni plesso, così da concorrere ed avere l’opportunità
di essere rappresentati in consiglio.

Infine qui c'è il link ad una presentazione in power point molto utile e ben fatta che riepiloga tutta la normativa di riferimento:

www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...vm=bv.55980276,d.bGE

Esistono 10 tipi di persone: quelle che capiscono il codice binario e quelle che non lo capiscono.

Antonio Guerriero
Ultima Modifica 05/11/2013 23:30 da Antonio Guerriero.

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