Vorremmo fare un po’ di chiarezza sul periodo di prova per i neo immessi in ruolo ATA, poiché circolano diverse interpretazioni sulla sua decorrenza.

Avevamo chiesto al Ministero di far partire tale periodo dalla decorrenza giuridica del contratto, retrodatata al 1° settembre 2013, almeno per chi era in servizio.

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Purtroppo, il MIUR non si è dichiarato disponibile ad accettare la nostra proposta e nella circolare n. 2420 del 14 marzo 2014 ha previsto: “per il personale neo nominato, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, il periodo di prova decorre dalla data di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, trattandosi di nomina con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2013”.

Questo significa che la decorrenza parte dalla firma del contratto a tempo indeterminatoper chi è attualmente in servizio mentre, per gli altri seppur nominati in ruolo, tale decorrenza coinciderà con la presa di effettivo servizio e cioè dal 1° settembre 2014.

Il superamento di tale periodo varia, in base all’art. 45 del CCNL, secondo il profilo:

Profilo

Periodo di prova

AREA A - Collaboratore Scolastico

2 mesi

AREA B - Assistente Amministrativo

4 mesi

AREA B - Assistente Tecnico (vale il servizio anche se non prestato sulla stessa area per cui si è stati immessi in ruolo)

4 mesi

AREA D - DSGA (subordinato alla frequenza di un corso di formazione)

4 mesi

Per calcolare i 2 o 4 mesi si computano tutti i giorni di effettivo servizio comprese le festività, mentre non si computano le assenze derivanti da esigenze personali (ferie, permessi, malattie, ecc...). In tali evenienze il dipendente ha, però, il diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi. Il periodo di prova si considera superato se, trascorso il periodo previsto, non si ricevono comunicazioni contrarie dal Dirigente Scolastico. In quest’ultimo caso si ha diritto alla proroga del periodo di prova.

Gli AA e AT in servizio, che hanno avuto la trasformazione del contratto fino al 30 giugno, non potranno superare il periodo di prova entro quest’anno scolastico per incapienza del periodo. In questo caso, il periodo di prova riprenderà regolarmente dal 1° settembre 2014.

I benefici economici dell’assunzione in ruolo decorrono dal 1° settembre 2014. La fascia retributiva in cui il personale ATA è collocato è quella corrispondente alla data di retrodatazione giuridica e, al termine del periodo di prova, viene valutato il servizio pre-ruolo prestato anteriormente alla nomina giuridica.

La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata dopo il superamento del periodo di prova.

Per quanto riguarda, invece, la domanda di mobilità, il personale ATA neo immesso potrà fare sia la domanda di trasferimento sia il passaggio di profilo. Gli AT possono fare domanda di trasferimento con passaggio di area, purché in possesso del titolo previsto.

Fonte http://www.flcgil.it/scuola/ata/immissioni-in-ruolo-ata-facciamo-chiarezza-sulla-decorrenza-del-periodo-di-prova.flc